Dal 1°gennaio 2019 sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Dalla norma si deduce che la fatturazione elettronica è l’unica ammessa per le prestazioni rilevanti ai fini Iva.

Fanno eccezione:

  • tutte le prestazioni sanitarie e medico-sanitarie generiche e specialistiche,

  • il commercio di quotidiani, periodici e libri,

  • tutti coloro che sono obbligati all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria

  • tutti coloro che rientrano nei cosiddetti regimi di vantaggio, minimi e forfettari

  • le associazioni, comprese quelle sportive dilettantistiche.

Va detto che, in particolare per le prestazioni di tipo sanitario non vi è solo l’esonero dall’emettere fattura elettronica, ma un vero divieto.

Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo.

Cosa succede dal 1° luglio 2019?

Dal 1° luglio 2019 bisognerà emettere fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica in uno dei 10 giorni previsti, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati solo per la trasmissione del file della fattura al Sistema di Interscambio.

Vediamo un esempio concreto.

Immaginiamo una cessione effettuata in data 28 settembre 2019.

La fattura immediata che la documenta potrà essere:

  • emessa ed inviata allo SdI il medesimo giorno, in questo caso data dell’operazione e data dell’emissione coincideranno

  • generata il giorno dell’operazione e inviata allo SdI nei 10 giorni successivi, valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (28 settembre)

  • generata e inviata allo SdI in uno dei 10 giorni successivi, valorizzando però sempre la data della fattura con quella dell’operazione (28 settembre).

In ogni caso, dunque, la data da indicare sarà quella effettiva dell’operazione!

Il caso delle Fatture Differite.

Cosa succede nel caso in cui la fattura faccia riferimento a più operazioni (per esempio 3 cessioni avvenute in data 2, 10 e 28 settembre)?

In questo caso e nell’ipotesi che si voglia emettere una sola fattura, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 ottobre 2019, valorizzando come data della fattura la data dell’ultima operazione (28 settembre).

Per quanto riguarda la registrazione delle fatture, questa dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Riprendendo l’esempio formulato, si avrà che la fattura emessa l’8 ottobre per un’operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre) concorrendo alla relativa liquidazione Iva.

La detrazione dell’Iva.

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente e quello dell’imposta nei registri relativi ai beni acquistati.

Continuando con l’esempio precedente, per un’operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 e annotata entro il 15 ottobre, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

Ma vediamo adesso quali saranno le Sanzioni.

Per il primo semestre 2019 le sanzioni:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata

  • sono ridotte del 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo (per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile questa sanzione ridotta si applica fino al 30 settembre 2019)

 

Corrispettivi Elettronici

Dal 1° luglio 2019 entrerà anche in vigore l’obbligo di inviare gli scontrini online all’Agenzia delle Entrare per i commercianti al minuti con un volume d’affari superiore a 400.000€.

Per approfondire l’argomento e conoscere i modi per risparmiare sull’acquisto di un Registratore di Cassa Elettronico leggi il Nostro precedente Articolo.

Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo si estenderà a tutti i commercianti al minuto e ai soggetti assimilati.

Questo obbligo vale, dunque, per tutti coloro per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria e quindi rilasciano uno scontrino o una ricevuta fiscale.

Lo scontrino elettronico, con conseguente invio telematico dei corrispettivi giornalieri sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi e l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Dal 1° luglio 2019, quindi, l’attenzione da parte degli operatori dovrà essere più alta per evitare di incorrere in sanzioni che possano risultare anche salate.

Il Nostro Studio è a disposizione per aiutarvi ad affrontare questo cambiamento.

Contattateci!

Seguite la Nostra Pagina Facebook per essere sempre aggiornati sulle Novità Fiscali!